ELEZIONI POLITICHE 2022 - LA LEGGE
ELETTORALE
Il sistema elettorale introdotto dalla legge 3 novembre 2017, n.165
La legge n.165/2017, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L’assegnazione sei seggi alla Camera e al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge n.459/2001, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.
Alla luce della legge costituzionale n.1/2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari (da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica), sono stati ridisegnati i collegi uninominali ed anche i collegi plurinominali (per la presentazione delle liste proporzionali) dal decreto legislativo n.177/2020. I collegi italiani (escluse le circoscrizioni estere dunque che eleggeranno 8 deputati e 4 senatori) porteranno all’elezione di 392 deputati e 196 senatori con le seguenti modalità: 1/3 con il sistema maggioritario, o uninominale, due terzi con il proporzionale, o plurinominale.
Ai sensi della legge costituzionale n.1/2021, che ha modificato l’art.58 della Costituzione, per votare al Senato (come per la Camera) è ora sufficiente avere raggiunto la maggiore età e non essere incorso in una causa ostativa all’esercizio dell’elettorato attivo.
La Camera con il Rosatellum
Per i collegi uninominali alla Camera ogni
partito o coalizione presenta un solo candidato. Il
candidato eletto sarà quello che prenderà almeno un voto in
più degli altri nel collegio. Per l’assegnazione degli
altri seggi si userà un metodo proporzionale: ogni
partito o coalizione presenterà una lista di candidati e si
conteranno i voti ricevuti da ogni lista; ogni partito o
coalizione eleggerà quindi un numero di parlamentari
proporzionale ai voti ottenuti.
Il Senato con il Rosatellum
Al Senato le cose sono molto simili. Non sarà possibile il voto
disgiunto, e ognuno potrà esprimere un solo voto: il voto
andrà al candidato del suo collegio (per la quota
maggioritaria) e alle lista che lo appoggia (per la quota
proporzionale).
Il voto sarà invece annullato se dovesse essere barrata la
casella di un candidato al collegio uninominale e la casella
di una lista diversa da quelle che lo appoggiano.
I partiti dovranno ottenere almeno il 3 per cento dei voti
su base nazionale. Se i partiti si presentano alleati
in una coalizione, quest’ultima dovrà raggiungere almeno il 10
per cento dei voti su base nazionale. I partiti che non
raggiungono questa soglia non eleggeranno alcun parlamentare.
Sono consentite le pluricandidature, cioè è possibile
presentarsi in diversi collegi, ma solo nella quota
proporzionale: ogni candidato può presentarsi in cinque collegi
proporzionali differenti. Si può essere candidati in un unico
collegio uninominale, ma si può essere contemporaneamente
candidati in cinque collegi proporzionali.