ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 - ISTRUZIONI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
Le norme per lo svolgimento dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale sono contenute, fondamentalmente:
• nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
• nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
• nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993;
• nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, che ha riunito e coordinato tutte le
vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi
degli enti locali.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le
operazioni di votazione in occasione delle consultazioni
elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della
domenica, dalle ore 7 alle ore 23”. Per effetto di tale
disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle
contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno
riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle
operazioni di votazione.
Tra le altre novità legislative approvate negli ultimi anni si
segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli
artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto
la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione
compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di
preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso
diverso. Si rammenta, inoltre, il decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione di una
direttiva comunitaria, concernente l’attribuzione ai cittadini
dei Paesi dell’Unione europea che risiedono in Italia del
diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e
circoscrizionali. Tali cittadini possono
chiedere al comune di residenza di essere iscritti in apposite
liste elettorali aggiunte e in tal caso votano presso il seggio
dove risiedono, previa esibizione della tessera elettorale.
Pertanto, con il termine: «elettore» si intenderà ricompreso anche
il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea residente in
Italia, ammesso a votare per le elezioni comunali.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il Presidente e gli
altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state
predisposte, in forma semplificata, le apposite
istruzioni, scaricabili facendo clic qui o sull'immagine della copertina del
manuale visibile a lato.
Quando e per chi si vota
Decreto del Ministro dell'Interno del 29 marzo 2018 - Indizione delle elezioni amministrative 2018.
I risultati in tempo reale
In questa sezione saranno pubblicati i risultati dello spoglio in tempo reale