ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018

CATEGORIE SPECIALI

CATEGORIE SPECIALI DI ELETTORI

Il Presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l’ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, purché sia iscritto nelle liste elettorali, anche se di una diversa sezione, dello stesso comune.
Gli Scrutatori e il Segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del Comune. Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del Comune.
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purch&ecute; siano iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio. Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero. La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco del Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all’interessato un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che ha valore di autorizzazione a votare nel luogo di cura e, pertanto, dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.
In particolare, il predetto elenco, distinto per maschi e femmine, sarà compilato per ciascun seggio da costituire secondo le seguenti tipologie:
1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all’istituto di cura;
2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione del seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato che precede la data di votazione, contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura; 3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.
Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati, se designati – sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale di riferimento, dove saranno immesse nell’urna, previo riscontro della coincidenza del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione. L’art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell’ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori dello stesso comune. La raccolta del voto dovrà avvenire di norma a cura dell’ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall’art. 44 del d.P.R. n. 570/1960. In relazione a tale lettera c) e alla precedente lettera b), codesti Uffici vorranno richiamare l’attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie, di ricovero e assistenza interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto ed anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l’orario di raccolta del voto.
I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il luogo di reclusione o custodia. Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera b). Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:
1) l’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al Sindaco del Comune una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore; 2) il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:
- include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, compilati distintamente per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- rilascia immediatamente all’interessato un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale; 3) gli elenchi di cui sopra, il giorno precedente quello della votazione, dovranno essere consegnati, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione, ai Presidenti delle sezioni elettorali alle quali sono assegnati i luoghi di detenzione, che provvederanno, a loro volta, a consegnarli ai presidenti dei seggi speciali. Ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.
Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono. Codesti Uffici vorranno richiamare i suddetti adempimenti all’attenzione sia delle amministrazioni comunali che dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, per quanto di rispettiva competenza, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinché venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti, nonché per la tempestiva attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l’esercizio del voto secondo le modalità consentite dalla legge.
Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite alla lettera g) della circolare n. 33 del 2 maggio 2018, concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche. Si soggiunge che i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente. I predetti elenchi, distinti per sezioni elettorali, dovranno contenere le indicazioni, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell’abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico, specificando se l’elettore:
- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- ota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell’ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.
Gli stessi elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.
Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio “volante” composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l’elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell’abitazione degli elettori interessati. I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto. Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili..