ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018

ISTRUZIONI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 - ISTRUZIONI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Le norme per lo svolgimento dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale sono contenute, fondamentalmente:

• nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

• nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

• nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993;

• nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che ha riunito e coordinato tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali.

L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: “A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”
. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Tra le altre novità legislative approvate negli ultimi anni si segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso
. Si rammenta, inoltre, il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione di una direttiva comunitaria, concernente l’attribuzione ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea che risiedono in Italia del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali. Tali cittadini possono chiedere al comune di residenza di essere iscritti in apposite liste elettorali aggiunte e in tal caso votano presso il seggio dove risiedono, previa esibizione della tessera elettorale. Pertanto, con il termine: «elettore» si intenderà ricompreso anche il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea residente in Italia, ammesso a votare per le elezioni comunali.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il Presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte,
in forma semplificata, le apposite istruzioni, scaricabili facendo clic qui.


Quando e per chi si vota

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Decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023- Indizione delle elezioni amministrative 2023.

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