ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 - FAQ
1. Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito
i diciotto spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del
comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno
necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo
presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di
evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni
immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale
ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due
giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della
votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e
quindi dalle ore 7 alle ore 23.
2. Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di
residenza è, possibile votare in quel comune per le elezioni
amministrative con la scheda del proprio comune di residenza?
No, non è possibile.
3. E’ possibile votare in una sezione elettorale del proprio
comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti
come elettori?
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale
del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori.
Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni
che sono chiamati a svolgere, à previsto che i componenti del
seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali
ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico,
votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle
liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori
in altra sezione di quello stesso comune (art. 40 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”). La
possibilità di votare in una sezione diversa da quella di
appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti,
nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere
architettoniche.
4. Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti
all’estero?
Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni
amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di
iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai
nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con
l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni
amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza
all’estero.
5. Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della
Commissione elettorale comunale?
Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione a
un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, ai
sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, l’iscrizione
all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda
nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre
di ogni anno), sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine,
all’avere assolto gli obblighi scolastici. Il titolo di studio
richiesto è quello previsto dalla normativa vigente al momento del
conseguimento del titolo stesso. La procedura da seguire per
designare gli scrutatori è indicata nell’art. 6 della legge 8
marzo 1989, n. 85, (modificato dall’art. 9, comma 4, della legge
21 dicembre 2005, n. 270, e dall’art. 3-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di
conversione 27 gennaio 2006, n. 22). Alla stregua delle indicate
modifiche normative, la designazione degli scrutatori tra le
persone iscritte all’albo deve avvenire – tra il 25° e il 20°
giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica
preannunziata due giorni prima con apposito manifesto – con il
criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della
Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni
consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga
l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione. La
Commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a
condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di
tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio solo
quale criterio “preselettivo”, per poi procedere successivamente a
formalizzare le relative designazioni.
6. I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti
in Italia possono votare qui alle elezioni comunali e
circoscrizionali?
Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è stata
recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n.
94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l’equiparazione ai
cittadini italiani dei cittadini dell’Unione europea residenti in
Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo
giorno antecedente la votazione.
7. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova
ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso
a votare nel luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle
cui liste elettorali è iscritto se la struttura sanitaria è
ubicata nel territorio del comune. A tal fine deve presentare al
Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere
il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario
dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La
dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore
amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve
pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente
la votazione.
8. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere
accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per
esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale
solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente
impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli
amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità
di votare da soli. Possono quindi essere ammessi all’espressione
del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che,
presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto,
da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione
del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito
codice (AVD). Possono essere ammessi a votare con un
accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico
nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il
suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando
l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto
assistito può essere dimostrato con un certificato medico -
redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi
dell’Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente
attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di
esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione
al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non
influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti
superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente
la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica
hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo
quando la relativa condizione patologica comporti una menomazione
fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il
diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la
funzione di accompagnatore per più di un invalido.
9. Sono previste particolari modalità per consentire
l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi
infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla
propria abitazione?
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da renderne
impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,
hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata
da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera
elettorale, deve pervenire entro il 21 maggio 2018 al comune di
iscrizione elettorale.
10. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento
del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono
quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: • a) carta
d’identità o altro documento d’identificazione munito di
fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; • b)
tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale
ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e
convalidata da un Comando militare; • c) tessera di riconoscimento
rilasciata da un ordine professionale, purché munita di
fotografia.
11. Vorrei chiedere al mio Comune la carta d’identità
elettronica (CIE). Se il 10 giugno prossimo la CIE non mi sarà
stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento
d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta
della CIE?
Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati
anagrafici del richiedente la CIE, ed il numero della CIE cui si
riferisce. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 445/2000.
12. È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare
sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto
previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?
Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella
dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono
designare, presso ogni seggio elettorale, due propri
rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a
tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di
lista designati devono essere elettori del comune. Tale requisito
può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei
designati.
13. I dipendenti di Poste Italiane possono esercitare le
funzioni di presidente di seggio elettorale, di scrutatore e di
segretario?
No. L’art. 23 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali” stabilisce espressamente (come peraltro
l’art. 38 del d. P. R. 30 marzo 1957, n.361, per le elezioni
politiche) che i dipendenti delle Poste non possono esercitare
tali funzioni. L’esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i
seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai
compiti loro attribuiti per l’espletamento di attività essenziali
all’esecuzione delle complesse procedure elettorali. La modifica
dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale
non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso
connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico e funzionali al
regolare svolgimento delle consultazioni.
14. I detenuti hanno diritto di voto?
L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano
incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito
dell’interdizione dai pubblici uffici); tale diritto può essere
esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o
custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti. Gli interessati devono far
pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno
antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante
la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La
dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della
sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce
l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la
detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite
del direttore stesso.
15. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono
cellulare?
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del
seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste
sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
16. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere
sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende
conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del
seggio di sostituire la scheda stessa, potendoesprimere nuovamente
il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una
nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede
deteriorate".
17. I minori possono accedere nella cabina elettorale con il
proprio genitore?
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, fatti
salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto
assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori
materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto.
18. Chi detiene legalmente un’arma, può accedere al seggio
armato?
No. Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni
armati o muniti di strumenti atti ad offendere.
19. Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua
assenza?
Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità
appositamente dimostrato con documentazione idonea.
Quando e per chi si vota
Decreto del Ministro dell'Interno del 29 marzo 2018 - Indizione delle elezioni amministrative 2018.
SPECIALE BALLOTTAGGIO
Per conoscere come e dove si vota al turno di ballottaggio del 24 giugno 2018
I risultati in tempo reale
In questa sezione saranno pubblicati i risultati dello spoglio in tempo reale