REFERENDUM POPOLARE
REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATI.
Indizione del Referendum popolare per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
Volete
voi l'abrogazione: dell'art. 18, comma 1°, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento", come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108, limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o
piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo" e all'intero periodo
successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita'
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso
al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro"; dell'art 18, comma 2°,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento", come modificato
dall’art.1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita "Ai fini del
computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto
anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo
delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma 3°, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata
"Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", come modificato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n.
108, che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie"; dell'art. 2, comma 1°, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita:
"I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori,
e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che
occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro
imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori
computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, cosi' come
modificata dalla presente legge. Sono altresi' soggetti all’applicazione di
dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti,
qualora non sia applicabile il disposto dell’art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge";
dell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata “Norme sui
licenziamenti individuali”, come sostituito dell'art. 2, comma 3°, della
legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: “Quando risulti accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il
termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennita'
di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei
dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio
del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La
misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10
mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore a dieci anni e
fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai 20
anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori
di lavoro"; dell'art. 4, comma 1°, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al
periodo che cosi' recita: "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova
applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, ovvero
di religione o di culto"?