Gli elettori impossibilitati ad  esprimere personalmente il voto per gravi difficoltà fisiche (es: i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità agli arti superiori) e che necessitano di un  accompagnatore, se muniti di apposita certificazione medica da parte della ASL,  possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore  volontariamente scelto, iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune  della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di  riconoscimento (Art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361).
L'accompagnatore prescelto dall'elettore potrà esercitare questa funzione una sola volta e il Presidente del Seggio dovrà farne apposita annotazione sulla tessera elettorale.
Dovranno comunque essere ammessi al voto assistito, senza la predetta certificazione:
L'attestazione medica può essere rilasciata esclusivamente da un funzionario medico dell'ASUR.
La certificazione medica attestante la disabilità può essere ottenuta presso:
Se l'impedimento è a carattere  permanente, la Legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede l'apposizione di uno  specifico simbolo sulla propria tessera elettorale, previa richiesta  dell'interessato, corredata della relativa documentazione. In tal caso  l'elettore sarà sempre ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore senza  avere più l'obbligo di munirsi dell'apposita certificazione medica.
    Gli interessati dovranno presentare al Sindaco: 
    1. apposita domanda con la quale richiede l'apposizione di tale timbro sulla propria  tessera elettorale; 
    2. originale della tessera elettorale; 
    3. certificazione medica dalla quale risulta che l'elettore presenta un reale impedimento di carattere permanente ad esprimere materialmente il voto e che quindi non è in grado di esercitare il diritto di voto senza l'aiuto di un elettore accompagnatore.   Il certificato può essere rilasciato esclusivamente da un funzionario medico dell'ASUR;
    4. Nel caso di non vedenti in luogo del certificato di cui al punto 3 è sufficiente  esibire il libretto nominativo di pensione in cui è indicata la categoria cieco civile ed un numero che attesta la cecità assoluta del titolare del libretto (uno dei seguenti numeri di codice o fascia 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
    Tuttavia si fa presente che in attuazione delle norme sulla privacy nei più recenti libretti di pensione rilasciati dall'INPS viene indicata soltanto la categoria generica INVCIV e il corrispondente numero di certificato senza alcuna dizione specifica né alcun numero di codice che identifica l'infermità 
    Pertanto il soggetto dovrà munirsi della documentazione di cui al punto 3. 
  
