In vista delle consultazioni elettorali di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 la società Trenitalia S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo interno hanno diramato le direttive di rispettiva competenza, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di viaggio, a favore degli elettori che debbano raggiungere il comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto, previste dall'art. 116 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per i viaggi ferroviari in occasione delle elezioni politiche ed estese successivamente, con Legge 26 maggio 1969, n. 241, alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali (art. 1, comma 1) nonché ai viaggi via mare effettuati con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei relativi servizi di trasporto (art. 2).

Agevolazioni per i viaggi ferroviari

E' stata rinnovata, fino al 31 dicembre 2010, la "convenzione" tra il Ministero dell'Interno e la Società Trenitalia S.p.A., "per l'applicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori".

Tali agevolazioni sono tratte dalla "Disciplina per i viaggi degli elettori" predisposta dalla medesima società Trenitalia e consultabile sul sito www.ferroviedellostato.it > Trenitalia > Area Clienti > Condizioni di Trasporto > Elettori.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Per i viaggi degli elettori residenti in Italia, i biglietti ferroviari nominativi a tariffa ridotta sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d'identità (unicamente per il viaggio di andata, solo per gli elettori residenti in Italia, è ammessa l'autocertificazione).

Tali biglietti ferroviari hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni (decorrente, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24,00 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione (quest’ultimo escluso)) e devono essere convalidati prima di iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno.

Pertanto, in occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 20 marzo 2010 e quello di ritorno oltre l'8 aprile 2010.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI PROVENIENTI DALL'ESTERO

Per i viaggi degli elettori provenienti dall'estero l’agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell'Autorità Consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione del tipo di agevolazione di viaggio spettante.

Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione del biglietto, il viaggio di andata può essere feettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

In occasione del viaggio di ritorno l’elettore - sia residente in Italia che proveniente dall'estero - deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.

Agevolazioni per i viaggi via mare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo interno ha diramato alle società di navigazione concessionarie appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) le direttive per l'applicazione, nell'ambito del territorio nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall'estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.

In particolare:
- a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla "tariffa ordinaria";
- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la "tariffa residenti" ad eccezione dei casi in cui la "tariffa elettori" risulti più vantaggiosa di quella residenti.

L'agevolazione che si applica in prima e in seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell'ufficio elettorale di sezione.

Agevolazioni autostradali

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha comunicato l'adesione delle Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per gli elettori residenti all’estero.

Pertanto gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.

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