Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissime infermità

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 2006, n. 22, con una disposizione contenuta nell'Articolo 1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare.
La normativa, derogando il principio generale secondo il quale il voto deve essere espresso presso l'Ufficio Elettorale di rispettiva iscrizione, intende venire incontro alle esigenze di determinate categorie di elettori affetti da gravi infermità, purché questi non possano allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano, e, in pari tempo, si trovino in condizioni di "dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali".
La Legge 7 maggio 2009 n. 46 ha esteso il diritto di voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Sarà il funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale a verificare entrambi i requisiti necessari: l'impossibilità di allontanamento dall'abitazione e la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

L'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora entro il 1 giugno 2009. La domanda di ammissione al voto domiciliare, nella quale deve indicarsi il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico per ogni utile successiva comunicazione, va redatta in carta libera e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria.

La certificazione sanitaria deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi competenti dell'Azienda sanitaria locale: da questa deve risultare l'esistenza di "un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali" e che sia "tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio". Il certificato medico, qualora sulla tessera elettorale dell'interessato non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, potrà eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio al voto.

Agli ammessi al voto domiciliare, verrà rilasciata, mediante telegramma o posta prioritaria o con altro mezzo (fax, messo notificatore ecc.), un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori che votano a domicilio.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Le attestazioni, trasmesse agli interessati dai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto a domicilio, sono ritirate per essere allegate agli atti dell'Ufficio Elettorale di sezione. Verrà pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nel verbale stesso e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

Il presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore".

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