Agevolazioni in favore degli elettori per i viaggi ferroviari ed altre agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all'estero

La società Trenitalia S.p.A. ha diramato ai propri Uffici territoriali le direttive di competenza concernenti la concessione delle agevolazioni tariffarie in favore degli elettori che, in occasione della consultazione referendaria, si recheranno nel comune d'iscrizione elettorale per esercitarvi il diritto di voto.

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Per la predetta categoria è previsto il rilascio di biglietti ferroviari nominativi per viaggi di andata e ritorno previa esibizione della tessera elettorale.

I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni. Tale periodo decorre per il viaggio di andata dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno, fino alle ore 22.00 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso) e, pertanto:

il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 13 giugno 2009 e quello di ritorno oltre il 2 luglio 2009.

I biglietti con contestuale assegnazione del posto sono validi, nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI PROVENIENTI DALL'ESTERO

A tali elettori viene applicata la tariffa ridotta "Italian Elector", per viaggi di andata e ritorno, da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale e viceversa.

L'agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l'indicazione del tipo di agevolazione di viaggio spettante, nonchè su esibizione del passaporto o di un altro documento valido. Non è invece prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.

I biglietti a tariffa "Italian Elector" sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza.

Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio stesso.

ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n.459 e dell'art.22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, gli elettori residenti all'estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l'esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto, presentando apposita istanza all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

Circolare n. 48/2011 - Referendum popolari ai sensi dell’art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Agevolazioni per i viaggi ferroviari e via mare.

Allegato alla Circolare n. 48/2011

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