Il quesito

La consultazione popolare del 25 e 26 giugno 2006 costituisce il secondo appuntamento degli italiani con il  voto per un referendum confermativo, dopo quello del 7 ottobre 2001 sulla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla  legge costituzionale n.3 del 2001. Tutti gli altri referendum che si sono svolti dal 1974 ad oggi, sono stati infatti "abrogativi" di leggi ordinarie, in applicazione dell'art. 75 della Costituzione.

Il referendum confermativo è previsto dall'art.138 della Costituzione che regola la revisione costituzionale. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali". E precisa: "la legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi". Per questo tipo di referendum, dunque, contrariamente a quello abrogativo, la legge applicativa del 1970 non prevede la necessità di raggiungere un quorum di votanti. Inoltre, non è possibile sottoporre al voto popolare solo una parte della legge. Qualora la legge ottenga un maggior numero di voti positivi validi, questa viene promulgata con una formula nella quale si specifica che "il referendum indetto in data (...) ha dato risultato favorevole". In caso contrario, il risultato negativo della consultazione viene promulgato sulla Gazzetta Ufficiale.

Questo il testo del quesito oggetto del referendum costituzionale:
 "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'modifiche alla parte II della Costituzione' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?". 

In sintesi i contenuti della riforma in questione:

Parlamento: diminuisce il numero di deputati e senatori e questi ultimi sarebbero eletti non su base nazionale ma regionale (per questo si parla di "Senato federale") ed in coincidenza con l'elezione del Consigli regionali.

Approvazione delle leggi: oggi ogni disegno di legge deve essere approvato da entrambe le Camere. Con la riforma la Camera approverebbe da sola le leggi sulle materie di competenza esclusiva dello Stato. Il Senato approverebbe invece le leggi in cui le competenze di Stato e Regioni concorrono.

Presidente della Repubblica: con la riforma perderebbe il potere di sciogliere le Camere.

Presidente del Consiglio: diventerebbe il "primo ministro", eletto direttamente dai cittadini, sarebbe lui a chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere.

Poteri delle Regioni: le Regioni potrebbero emanare leggi su assistenza ed organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica e controllo della polizia amministrativa regionale e locale (che oggi non esiste).

Il testo della legge costituzionale è disponibile al seguente link:
Testo di legge costituzionale: «Modifiche alla Parte II della Costituzione» 

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