ELEZIONI POLITICHE 2018

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

VIDEO TUTORIAL PER IL VOTO

  ISTRUZIONI PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Per agevolare i compiti a cui saranno chiamati il Presidente e gli altri Componenti degli uffici elettorali di sezione, in occasione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, sono state predisposte, in forma semplificata, le relative istruzioni.

Le istruzioni, corredate di ampia appendice normativa, sono divise in quattro parti:

1 - Il seggio elettorale
2 - Operazioni preliminari alla votazione
3 - Operazioni di votazione
4 - Operazioni scrutinio

A decorrere dal 2014, è stabilito (legge di stabilità) che le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi Deputati e Senatori del Parlamento.
Sono elettori della Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Per votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni.
Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico. Si voterà per la prima volta con una nuova ed articolata legge elettorale, il c.d. Rosatellum (dal nome del suo relatore di maggioranza). Complessivamente i cittadini italiani aventi diritto al voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato al 30 giugno 2017), di cui circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine.
Sul totale degli aventi diritto al voto, 4,2 mln sono gli elettori stimati, residenti all’estero. I giovani alla prima espressione di voto sono stimati oltre 500 mila.
Le ultime rilevazioni sui numeri del corpo elettorale verranno effettuate fra 17 ed il 19 febbraio.
Nelle 27 sezioni del Comune di Falconara Marittima voteranno:
  • per la Camera dei Deputati: 18.934 elettori (8.879 maschi e 10.055 femmine)
  • per il Senato della Repubblica: 17.399 elettori (8.087 maschi e 9.312 femmine)

Alle ore 23 della domenica 4 marzo prima si procede all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, si comincia lo spoglio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede della Camera dei deputati.

Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l'indirizzo del seggio dove dovranno recarsi a votare. Qualora, prima delle elezioni, il comune invii un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, gli elettori dovranno recarsi all'indirizzo che risulta dal tagliando.

 

SEZIONI ELETTORALI DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

SEZIONE SEDE INDIRIZZO
1) handicap SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI VIA BALUFFI - FALCONARA ALTA
2) handicap SCUOLA ELEMENTARE G. LEOPARDI VIA LEOPARDI
3) SCUOLA ELEMENTARE A. ZAMBELLI VIA ZAMBELLI
4) handicap SCUOLA ELEMENTARE A. ZAMBELLI VIA ZAMBELLI
5) SCUOLA ELEMENTARE G. LEOPARDI VIA LEOPARDI
6) SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI VILLAGGIO U.N.R.R.A
7)  handicap SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI VILLAGGIO U.N.R.R.A
8) SCUOLA ELEMENTARE A. ZAMBELLI VIA ZAMBELLI
9)  handicap SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI VIA BALUFFI - FALCONARA ALTA
10) handicap SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA VITTORIO VENETO - CASTELFERRETTI
11) SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA VITTORIO VENETO - CASTELFERRETTI
12) SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA VITTORIO VENETO - CASTELFERRETTI
13) SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA VITTORIO VENETO - CASTELFERRETTI
14) SCUOLA MEDIA MONTESSORI VIA VITTORIO VENETO - CASTELFERRETTI
15) SCUOLA MEDIA C.G. CESARE VIA DELLA REPUBBLICA
16) handicap SCUOLA MEDIA C.G. CESARE VIA DELLA REPUBBLICA
17) SCUOLA MEDIA C.G. CESARE VIA DELLA REPUBBLICA
18) SCUOLA MEDIA C.G. CESARE VIA DELLA REPUBBLICA
19) SCUOLA ELEMENTARE A. MORO VIA PALOMBINA VECCHIA
20) handicap SCUOLA ELEMENTARE A. MORO VIA PALOMBINA VECCHIA
21) SCUOLA ELEMENTARE A. MORO VIA PALOMBINA VECCHIA
22) SCUOLA MEDIA G. FERRARIS VIA SPERI
23) handicap SCUOLA MEDIA G. FERRARIS VIA SPERI
24) SCUOLA MEDIA G. FERRARIS VIA SPERI
25) SCUOLA MEDIA G. FERRARIS VIA SPERI
26) SCUOLA MEDIA G. FERRARIS VIA SPERI
27) SCUOLA MEDIA G. FERRARIS VIA SPERI

Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola scheda per la Camera).
Le nuove schede elettorali sono dotate di un'appendice cartacea munita di un "tagliando antifrode" con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l'elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda all'elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell'urna (art.31, comma 6, e art.58 del d.P.R. n.361/57, come sostituito dall'art.1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).
I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.

FAC-SIMILE SCHEDA CAMERA DEI DEPUTATI

Camera dei Deputati Fronte Camera dei Deputati Retro


FAC-SIMILE SCHEDA SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica Fronte Senato della Repubblica Retro

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  • Il voto può essere espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.
  • Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
  • Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonch´ i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
  • Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, IL VOTO E' NULLO, in quanto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.

La scheda può essere sostituita (riconsegnandola al Presidente) per votare nuovamente un’altra scheda solo se la scheda consegnata originariamente risulti deteriorata.

L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE MARCHE
COLLEGIO PLURINOMINALE: MARCHE-02
COLLEGIO UNINOMINALE: MARCHE -05 -FANO

Manifesto Camera

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - REGIONE MARCHE
COLLEGIO PLURINOMINALE: MARCHE-01
COLLEGIO UNINOMINALE: MARCHE -02 -ANCONA

Manifesto Senato

CATEGORIE SPECIALI DI ELETTORI

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del Direttore Sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1 marzo 2018.
Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito.
Infatti il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del Comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità, gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:
- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure;
- una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano (anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al Comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 12 febbraio 2018.
Il diritto di prendere parte alla votazione ` riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell'interdizione dai pubblici uffici). Gli interessati devono far pervenire al sindaco del Comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 1 marzo 2018, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso.
Per gli Italiani residenti all'estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori residenti all'estero sono quindi iscritti d'ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per corrispondenza. I cittadini che intendano esercitare il diritto di voto in Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cio` entro l'8 gennaio 2018. Il Ministero degli Esteri ha diffuso, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, un apposito modello per l'esercizio dell'opzione. Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Esteri i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della consultazione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero. Gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3, dell'art.12 della legge n.459/2001, spediscono "....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità....", al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:
- il certificato elettorale;
- le schede e la relativa busta piccola, nonché una busta grande affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
- un foglio esplicativo delle modalità di voto.
L'elettore, ricevuto il plico con le schede: - esprime il proprio voto sulle schede: il voto è espresso tracciando un segno sulla lista prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda;
- introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;
- inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede;
- spedisce, infine, il tutto al Consolato competente. (art.11 della legge 27 dicembre 2001, n.459 e art.15 del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104).
Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 1 marzo 2018 (art.12, comma 7, della legge n.459 del 2001). Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con le schede, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato. Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito appositamente presso la Corte d'appello di Roma, nel cui ambito - sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno - vengono costituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute. Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 4 marzo.
La legge 6 maggio 2015, n.52, ha apportato modifiche anche alla normativa sul voto all'estero, prevedendo - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all'estero per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale è ricompresa la data della votazione.
Questa possibilità è prevista dalla medesima legge anche per i loro familiari conviventi.
A tal fine, i suddetti elettori possono formulare al comune di iscrizione elettorale un'espressa opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - valida per un'unica consultazione - che deve pervenire al Comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, e cioè entro il 31 gennaio 2018 (art.4 bis, comma 2, della legge n.459/2001, modificato dall'art.6, comma 2, della legge n.165/2017). La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.4-bis della legge n.459/01 (presenza prevista all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche). La domanda deve ritenersi validamente prodotta anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea presenza all'estero comprenda la data stabilita per la votazione. La legge, ai fini del diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di presenza all'estero sussista anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero. Chi svolge il Servizio civile all'estero rientra senz'altro tra gli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.