CATEGORIE SPECIALI DI ELETTORI
L'elettore che sia degente in un
ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di
ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune
nelle cui liste elettorali è iscritto un'apposita
dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel
luogo di cura e l'attestazione del Direttore Sanitario dello
stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1 marzo 2018.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1 marzo 2018.
Possono essere accompagnati
all'interno della cabina elettorale solo gli elettori
diversamente abili che siano fisicamente impediti
nell'espressione autonoma del voto, e cioè i
ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi
o da altro impedimento fisico di analoga gravità.
Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso
il seggio gli elettori che, presentando apposita
certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,
l'inserimento sulla propria tessera elettorale
dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante
apposizione del codice (AVD).
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito.
Infatti il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito.
Infatti il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Gli elettori non deambulanti,
iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non
accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in
qualsiasi altra sezione elettorale del Comune allestita in
un edificio privo di barriere architettoniche. Tali
elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale,
devono presentare una documentazione dalla quale risulti
l'impossibilità o la capacità, gravemente ridotta di
deambulazione, e precisamente:
- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure;
- una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.
- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure;
- una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.
Gli elettori affetti da gravissime
infermità, tali da renderne impossibile l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano (anche con l'ausilio dei
servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per
agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei
portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi
infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione, hanno la possibilità di
votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato
medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve
pervenire al Comune di iscrizione elettorale
entro il ventesimo giorno antecedente la data della
votazione, e cioè entro il 12 febbraio 2018.
Il diritto di prendere parte alla
votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi
nella perdita della capacità elettorale (a seguito
dell'interdizione dai pubblici uffici).
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del
Comune, non oltre il terzo giorno antecedente la
data della votazione, e cioè non oltre il 1 marzo
2018, una dichiarazione attestante la
volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero
della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare
in calce l'attestazione del direttore dell'istituto
comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al
Comune per il tramite del direttore stesso.
Per gli italiani residenti all'estero
la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista
dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum
nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori
residenti all'estero sono quindi iscritti d'ufficio nelle
liste elettorali degli aventi diritto al voto per
corrispondenza.
I cittadini che intendano esercitare il diritto di voto in
Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al
Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di
indizione delle elezioni, e cioè entro l'8 gennaio 2018.
Il Ministero degli Esteri ha diffuso, attraverso le
rappresentanze diplomatiche e consolari, un apposito modello
per l'esercizio dell'opzione.
Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Esteri
i modelli delle schede elettorali non più tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data della
consultazione.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli
Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari
provvedono alla stampa delle schede di votazione e del
restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli
elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3, dell'art.12
della legge n.459/2001, spediscono "....con il sistema
postale più affidabile e, ove possibile, con posta
raccomandata, o con altro mezzo di analoga
affidabilità....", al domicilio di tutti gli elettori, non
oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le
votazioni in Italia, un plico contenente:
- il certificato elettorale;
- le schede e la relativa busta piccola, nonchè una busta grande affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
- un foglio esplicativo delle modalità di voto.
L'elettore, ricevuto il plico con le schede: - esprime il proprio voto sulle schede: il voto è espresso tracciando un segno sulla lista prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato ` considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda;
- introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;
- inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede;
- spedisce, infine, il tutto al Consolato competente. (art.11 della legge 27 dicembre 2001, n.459 e art.15 del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104).
Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 1 marzo 2018 (art.12, comma 7, della legge n.459 del 2001). Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con le schede, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato. Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito appositamente presso la Corte d'appello di Roma, nel cui ambito - sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno - vengono costituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute. Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 4 marzo.
- il certificato elettorale;
- le schede e la relativa busta piccola, nonchè una busta grande affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
- un foglio esplicativo delle modalità di voto.
L'elettore, ricevuto il plico con le schede: - esprime il proprio voto sulle schede: il voto è espresso tracciando un segno sulla lista prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato ` considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda;
- introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;
- inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede;
- spedisce, infine, il tutto al Consolato competente. (art.11 della legge 27 dicembre 2001, n.459 e art.15 del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104).
Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 1 marzo 2018 (art.12, comma 7, della legge n.459 del 2001). Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con le schede, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato. Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito appositamente presso la Corte d'appello di Roma, nel cui ambito - sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno - vengono costituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute. Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 4 marzo.
La legge 6 maggio 2015, n.52, ha
apportato modifiche anche alla normativa sul voto
all'estero, prevedendo - in occasione di elezioni politiche
o referendum nazionali - la possibilità di votare per
corrispondenza all'estero per gli elettori che, per motivi
di lavoro, studio o cure mediche, si trovano
temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre
mesi nel quale è ricompresa la data della votazione.
Questa possibilità è prevista dalla medesima legge anche per i loro familiari conviventi.
A tal fine, i suddetti elettori possono formulare al comune di iscrizione elettorale un'espressa opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - valida per un'unica consultazione - che deve pervenire al Comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, e cioè entro il 31 gennaio 2018 (art.4 bis, comma 2, della legge n.459/2001, modificato dall'art.6, comma 2, della legge n.165/2017). La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.4-bis della legge n.459/01 (presenza prevista all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche). La domanda deve ritenersi validamente prodotta anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea presenza all'estero comprenda la data stabilita per la votazione. La legge, ai fini del diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di presenza all'estero sussista anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero. Chi svolge il Servizio civile all'estero rientra senz'altro tra gli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.
Questa possibilità è prevista dalla medesima legge anche per i loro familiari conviventi.
A tal fine, i suddetti elettori possono formulare al comune di iscrizione elettorale un'espressa opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - valida per un'unica consultazione - che deve pervenire al Comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, e cioè entro il 31 gennaio 2018 (art.4 bis, comma 2, della legge n.459/2001, modificato dall'art.6, comma 2, della legge n.165/2017). La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.4-bis della legge n.459/01 (presenza prevista all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche). La domanda deve ritenersi validamente prodotta anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea presenza all'estero comprenda la data stabilita per la votazione. La legge, ai fini del diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di presenza all'estero sussista anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero. Chi svolge il Servizio civile all'estero rientra senz'altro tra gli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.